Procedimenti di competenza dei Vigili del Fuoco: segnalazione certificata di inizio attività per depositi di GPL (PIN2GPL)

(urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2011-08-01;151)
  • Servizio attivo
Procedimenti di competenza dei Vigili del Fuoco: procedimento di segnalazione certificata di inizio attività per depositi di gpl (pin2gpl)

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

La procedura prevista per l'istruttoria delle pratiche di competenza dei Vigili del Fuoco è definita in dettaglio dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151.

Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio
Attestazione per depositi di GPL
Dichiarazione di installazione per depositi di gpl
Dichiarazioni di conformità/rispondenza redatte sul modello di cui al Decreto Ministeriale 22/01/2008, n. 37(DC)
Elaborati grafici
Relazione tecnica

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

La presentazione della pratiche di competenza dei Vigili del Fuoco è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria/istruttoria, da versare tramite una delle modalità previste.

Per agevolare il calcolo dell'importo da versare per la presentazione della pratica, sul sito del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è pubblicata un'apposita sezione per il calcolo automatico.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 60 giorni

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio

Contatti

Argomenti:
  • Imprese
Categorie:
  • Imprese e commercio
Ultimo aggiornamento: 03/09/2024 09:12.31